Statuto FCLIS

(Approvato dal Congresso il 2 dicembre 2023 a Lucerna)

 

Premessa

Con il nome «Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera» esiste fin dal 1943 un’Associazione, ai sensi dell’Art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, fondata sui principi descritti nei primi tre articoli di questo statuto.

 

Art. 1

Le CLI ed Associazioni federate operanti in Svizzera, che al di sopra dei loro fini particolari riconoscono il valore normativo generale degli ideali di libertà, di pace e di giustizia sociale che hanno animato il risorgimento nazionale e la Resistenza antifascista e conseguentemente si dichiarano fedeli alla lettera e allo spirito della Costituzione repubblicana italiana come pure osservanti delle leggi del Paese ospitante, costituiscono la “Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera”.

 

Art. 2

La FCLIS è assolutamente indipendente, apartitica e aconfessionale. Non ammette che ci si serva delle CLI e Associazioni federate per la diffusione di qualsiasi ideologia o dottrina.

 

Art. 3

Gli scopi della FCLIS sono:

  1. a) tutelare gli interessi generali ed operare per l’integrazione dei migranti;
  2. b) coordinare le attività assistenziali, culturali, ricreative delle CLI e Associazioni federate,
  3. c) promuovere ed incoraggiare iniziative per un’effettiva e leale collaborazione fra CLI e Associazioni federate, le autorità italiane, le autorità ed i popoli svizzero ed europei.

 

Art. 4

La FCLIS s’impegna a promuovere lo sviluppo della cooperazione e dei rapporti con: le forze sindacali, le associazioni, le istituzioni e gli organismi regionali, nazionali e internazionali per migliorare le condizioni di vita degli italiani residenti all’estero, dei lavoratori e delle lavoratrici di tutte le nazionalità, favorendo una costruttiva collaborazione delle CLI e Associazioni federate con i partiti politici e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le autorità italiane, le autorità e il popolo svizzero, le istituzioni, gli organismi regionali, nazionali e internazionali.

 

Art. 5

Compatibilmente con le proprie risorse la FCLIS raggiunge gli scopi di cui agli articoli 3 e 4 con le seguenti modalità:

  1. a) mantiene un segretariato centrale e, in accordo con le Unità Territoriali e le Associazioni federate, può dotarsi di segretariati o strutture decentrati.
  2. b) Collabora con enti o organizzazioni nazionali o internazionali che si occupano di tematiche dell’emigrazione.
  3. c) Pubblica uno o più giornali e riviste e ogni altro periodico o prodotto editoriale deciso dal Congresso oppure dalla Conferenza dei/delle Presidenti.
  4. d) Opera nel campo scolastico, psicopedagogico e della formazione professionale e formazione per gli adulti. A questo fine può creare proprie strutture o collaborare con organizzazioni e strutture già esistenti.
  5. e) opera nel campo dell’assistenza sociale, della consulenza per la casa, delle rimesse, del risparmio e del turismo stipulando accordi o convenzioni oppure di propria iniziativa.
  6. f) Svolge iniziative culturali, formative e d’animazione. A tale scopo promuove e incoraggia l’attività di video-cineteche, di centri studi, di gruppi impegnati nei settori dello spettacolo, del teatro, della musica, dei mezzi multimediali e delle diverse forme espressive e grafiche.
  7. g) Può istituire persone giuridiche: società, cooperative, fondazioni, società per azioni, ecc. o partecipa ad esse.
  8. h) Compra e vende immobili e compie al riguardo ogni atto giuridico necessario; designa propri rappresentanti in seno a organizzazioni e istituzioni con finalità economiche;

 

Art. 6

Alla FCLIS possono aderire a pieno titolo le associazioni che si richiamano a principi democratici e che rispettano il presente statuto e le decisioni congressuali della FCLIS e del Direttivo.

Sono considerati membri della FCLIS le Colonie Libere Italiane e Associazioni federate che inviano le relative quote alla FCLIS per l’anno sociale in corso o quello precedente.

 

L’adesione cessa in seguito a dimissioni, esclusione o estinzione della persona giuridica.

Per l’anno iniziato va versato l’intero contributo associativo.

La CLI o l’associazione federata può essere esclusa dalla Federazione in qualsiasi momento per violazione dello statuto o comportamento contrario agli scopi della Federazione. La decisione compete alla Conferenza dei presidenti.

 

Art. 7

Gli organi della FCLIS sono:

  1. a) il Congresso
  2. b) la Conferenza dei/delle Presidenti e Delegati/e delle CLI e Associazioni federate della FCLIS (in seguito nominata “Conferenza dei Presidenti”)
  3. c) La Presidenza
  4. d) il Direttivo
  5. e) l’Esecutivo
  6. f) le Unità Territoriali
  7. g) i Revisori dei conti
  8. h) il Comitato dei probiviri

 

I/le soci/e che fanno parte di uno o più organi di rappresentanza della FCLIS, delle CLI o Associazioni federate, ad esclusione dei Presidenti Onorari e Soci Onorari, vengono votati e decadono dal proprio ruolo di rappresentanza nel momento stesso in cui non rinnovano la propria iscrizione alla FCLIS, ad una CLI o ad un’Associazione federata.

 

Art. 8

Il Congresso è l’istanza superiore della FCLIS. Di regola viene convocato ogni tre anni dal Direttivo con 60 giorni di preavviso. I soci vengono convocati allegando l’ordine del giorno. Sono valide anche le convocazioni via e-mail.

Il Congresso è composto dai membri del Direttivo uscente, dai Presidenti onorari, dai Presidenti delle CLI e Associazioni federate o loro sostituti e da un numero di delegati stabilito sulla base di un criterio che assegna alla CLI o Associazioni federate, un/una delegato/a ogni 25 soci oppure per frazione superiore a 13.

Al Congresso compete:

  1. a) la valutazione complessiva dell’attività svolta dalla FCLIS,
  2. b) la definizione e l’approvazione delle linee politiche e programmatiche
  3. c) la modifica degli statuti
  4. d) l’elezione:

– della Presidenza

– dei Probiviri

– dei Revisori dei conti

– di almeno 4 membri del Direttivo

  1. e) la nomina:

– dei/delle Presidenti onorari/e

– dei/delle soci/e onorari/e

 

Il Congresso ordinario è convocato dal Direttivo il quale fissa il luogo, la data e l’ordine del giorno. Le proposte dei membri relative a ulteriori questioni da trattare all’assemblea vanno inoltrate al Direttivo entro 30 giorni prima del Congresso per iscritto e corredate di debita motivazione.

I Congressi straordinari vengono convocati dal Direttivo:

– quando la Conferenza dei/delle Presidenti, il Congresso o il Direttivo lo decidono a maggioranza di due terzi,

– quando un quinto dei membri, CLI o Associazioni federate, lo richieda per iscritto indicando la motivazione.

 

Art. 9

La Conferenza dei/delle Presidenti, dopo il Congresso, è l’istanza superiore della FCLIS.

Essa viene convocata dal Direttivo almeno una volta l’anno, con 30 giorni di preavviso, ed è composta:

– dai/dalle Presidenti delle CLI e Associazioni federate

– da un/una Delegato/a eletto/a dalle assemblee delle CLI e Associazioni federate e da Delegati/e o loro supplenti eletti/e dalle assemblee delle CLI e Associazioni federate nella misura di un/a delegato/a ogni 50 soci o frazione di 50 non inferiore a 25, favorendo, in particolare, la partecipazione delle donne e dei giovani.

– dalla Presidenza della FCLIS

– dal Direttivo

 

La Conferenza dei/delle Presidenti, nell’ambito delle risoluzioni congressuali, fissa le linee per l’adempimento dei mandati secondo gli Articoli 1-5 di questo Statuto.

Inoltre, essa ha le seguenti competenze:

  1. a) Approva il rapporto annuale della Presidenza.
  2. b) Approva i bilanci annui presentati dal Direttivo, previa relazione dei revisori.
  3. c) Nomina il/la o i/le responsabili degli organi di informazione della FCLIS. Al pari del Congresso nomina Presidenti Onorari e Soci onorari.
  4. d) In caso di loro defezione prima della fine del mandato, sostituisce i Probiviri, i/le Revisori dei conti, i membri del Direttivo eletti dal Congresso, così come il/la o i/le responsabili delle pubblicazioni della FCLIS.

Qualora la riunione della Conferenza dei Presidenti non avvenga in tempo utile, le competenze definite in questo punto possono essere assunte dal Direttivo e ratificate alla successiva riunione della Conferenza dei Presidenti.

  1. e) fissa le quote tessera per tutte le categorie di associati
  2. f) decide sulle proposte del Direttivo e dei/delle soci/e secondo l’Art. 20
  3. g) è arbitro delle divergenze tra le strutture della FCLIS
  4. h) su proposta del Direttivo definisce l’organico della FCLIS
  5. i) definisce le Unità Territoriali

 

Art. 10

Il Direttivo, eletto dal Congresso, è composto da:

– la Presidenza

– almeno 4 membri proposti ed eletti dall’assemblea Congressuale.

– 6 membri proposti da ogni Unità Territoriale eletti dall’assemblea Congressuale

Nella sua prima seduta, indetta dalla Presidenza, il Direttivo elegge i componenti dell’Esecutivo.

Il Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione dell’Esecutivo e/o della Presidenza e/o su richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Direttivo sono convocate con 15 giorni di preavviso e sono valide: in prima seduta con la presenza della metà più 1(uno) dei suoi componenti, in seconda seduta, mezz’ora dopo la prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei membri aventi diritto di voto.

Il Direttivo attua le decisioni del Congresso e della Conferenza dei/delle Presidenti ed elabora proposte d’iniziativa politica e organizzativa.

Il Direttivo ha le seguenti competenze:

  1. a) nomina almeno 4 componenti dell’esecutivo
  2. b) esamina ed approva i bilanci preventivi e consuntivi annuali presentati dall’Esecutivo.
  3. c) nomina le altre rappresentanze previste dallo Statuto che non siano già assegnate ad altri organi
  4. d) approva i regolamenti delle strutture della FCLIS.
  5. e) decide dell’ammissione di nuove Associazioni, delle quali, esamina e approva il bilancio, lo statuto, i regolamenti ed eventuali loro revisioni.
  6. f) assume e/o licenzia il personale impiegato presso la FCLIS.
  7. g) approva il regolamento, proposto dall’Esecutivo, che stabilisce le funzioni, i diritti e i doveri del personale alle dipendenze della FCLIS e delle sue strutture.

Il Direttivo ha tutte le competenze che non sono espressamente assegnate per legge o per statuto ad altri organi.

 

Art. 11

Il Congresso, la Conferenza dei Presidenti, il Direttivo e tutti gli altri organi della FCLIS, decidono con la metà più 1 (uno) degli aventi diritto presenti al momento della votazione.

La votazione segreta ha luogo quando richiesta da almeno un decimo degli aventi diritto. Le riunioni di questi organismi sono valide rispettando i termini di convocazione previsti nei rispettivi articoli.

 

Art. 12

L’Esecutivo conduce su delega del Direttivo la gestione organizzativa, amministrativa e politica della FCLIS.

L’Esecutivo è composto da

– la Presidenza

– almeno 4 componenti nominati dal Direttivo.

Si riunisce su convocazione della Presidenza, oppure su richiesta di almeno 3 dei suoi componenti.

L’Esecutivo nomina almeno 3 (tre) persone che hanno diritto di firma collettiva a 2 (due) sui conti bancari e/o postali della FCLIS

La gestione amministrativa ordinaria della FCLIS può essere demandata ad uno dei membri dell’Esecutivo coadiuvato, se necessario, da un contabile esterno.

L’Esecutivo può proporre al Direttivo l’assunzione e/o il licenziamento d’impiegati della FCLIS.

L’Esecutivo propone al Direttivo la stesura ed eventuali modifiche del regolamento che stabilisce funzioni, diritti e doveri del personale alle dipendenze della FCLIS e delle sue strutture.

L’Esecutivo può sostituire la Presidenza nel caso in cui la stessa sia impedita a svolgere le proprie funzioni.

 

Art. 13

Il Comitato dei revisori dei conti è composto al massimo da 5 membri di due o più CLI o Associazioni federate elette dal Congresso. I revisori possono avvalersi anche di consulenti esterni.

 

Art. 14

Il Comitato dei probiviri è composto da almeno 3 membri eletti dal Congresso. Ne fanno parte di diritto i Presidenti onorari della FCLIS.

Decide in ultima istanza su conflitti di competenza tra gli altri organi statutari e su conflitti tra membri individuali delle CLI e la FCLIS.

In caso di conflitti, in una CLI o Associazione federata, il Comitato dei Probiviri può contribuire, su richiesta, alla ricerca di una soluzione.

 

Art. 15

  • La Presidenza rappresenta la FCLIS a livello nazionale e internazionale e ne esercita le funzioni nel rispetto dello Statuto.

La Presidenza può partecipare alle riunioni e attività di tutte le strutture della FCLIS.

In caso di divergenza tra la Presidenza e una struttura della FCLIS, il ricorso ultimo è la Conferenza dei Presidenti o il Congresso.

 

Art. 16

In linea di principio i membri del Direttivo e dell’Esecutivo operano a titolo onorifico e senza percepire compenso. Hanno però diritto al rimborso delle spese sostenute, in funzione delle risorse disponibili e previo accordo. Per prestazioni particolari dei singoli membri dell’Esecutivo può essere corrisposto un compenso adeguato. se preventivamente concordato.

 

I costi per l’organizzazione delle Conferenze dei/delle Presidenti e dei Congressi, ordinari o straordinari, sono a carico della FCLIS in funzione delle risorse disponibili.

Lo stesso vale per le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del Direttivo e dell’Esecutivo, per compiti speciali o la partecipazione a riunioni e convegni richiesti a loro dagli organi centrali.

Le spese personali per viaggio e soggiorno dei membri dei Direttivo, dei/delle delegati/delegate ai Congressi, alle Conferenze dei Presidenti o ad altre manifestazioni sono a carico delle rispettive CLI o Associazioni federate.

 

Art. 17

Le Unità Territoriali sono composte da:

– dal/dalla Delegato/a delle CLI o Associazioni federate della regione di appartenenza.

La loro ubicazione è stabilita in base alla divisione geografica del territorio in cui sono attive le CLI.

Le singole Unità Territoriali

  1. a) propongono, almeno 20 giorni prima del Congresso FCLIS, 6 membri del direttivo di loro competenza, indicando fra questi il responsabile dell’Unità territoriale
  2. b) trasmettono e rendono operativi in ambito regionale le indicazioni e gli obiettivi formulati dal Congresso, dalla Conferenza dei Presidenti, dal Direttivo
  3. c) elaborano proposte politico-organizzative da avanzare ai vari livelli e istanze del Movimento.

 

Art. 18

Per il coordinamento e la promozione delle attività sul territorio, due o più CLI o Associazioni federate, possono costituire un Coordinamento di zona, il quale non è un organo statutario.

 

Art. 19

Nel caso di scioglimento di una CLI o Associazione federata, i beni mobili e immobili esistenti vengono assunti dalla FCLIS.

Potranno essere utilizzati:

  1. a) per la ricostituzione della stessa CLI o associazione federata.
  2. b) per esigenze o interessi del Movimento.

Al momento della rilevazione, da parte degli organi della FCLIS, viene redatto un verbale comprendente l’inventario dei beni, mobili ed immobili, strutture e mezzi.

Una copia dello stesso va trasmesso all’Esecutivo e alle CLI o Associazioni federate che fanno parte dell’Unità Territoriale a cui apparteneva la disciolta CLI o Associazione federata.

 

Art. 20

La FCLIS trae i mezzi per il perseguimento degli scopi statutari:

  1. a) dalle quote del tesseramento dei soci, tramite le CLI e Associazioni federate,
  2. b) da collette e da donazioni pubbliche e private,
  3. c) da iniziative commerciali e di altro tipo che siano conciliabili con lo spirito del presente statuto,
  4. d) da contributi delle Stato italiano, da Enti e Istituzioni regionali e internazionali,
  5. e) da sovvenzioni dei Governi federale, cantonali e comunali svizzeri.

 

Art. 21

La FCLIS risponde per sé e per le proprie strutture solamente con il proprio patrimonio.

La contabilità è da tenere sempre a disposizione dei revisori dei conti, della Conferenza dei Presidenti o del Congresso, del Direttivo e delle Unità Territoriali.

 

Art. 22

Di ogni riunione ufficiale degli organi della FCLIS va redatto un verbale decisionale da consegnare agli atti.

 

Art. 23

Le Colonie Libere Italiane e/o Associazioni federate che svolgono attività commerciali, in locali propri o in affitto, siano essi adibiti a ristorazione, bar o simili, aperti al pubblico o ai soli soci, devono predisporre contratti di locazione o collaborazione, diretta o indiretta. Questi, oltre ad attenersi, alle leggi e regolamenti cantonali e federali, sono tenuti a sottostare alle norme morali ed etiche del presente statuto.

Detti contratti, per la FCLIS, hanno validità ed entrano in vigore solo previa approvazione scritta da parte dell’Esecutivo o comunicazione legale della CLI che ne attesta la validità giuridica e morale secondo lo statuto.

 

Art. 24

I valori espressi negli articoli 1, 2 e 3 di questo Statuto sono immutabili.

I rimanenti articoli possono essere modificati o sospesi con maggioranza di due terzi dei votanti dal Congresso e in sua vece, dalla Conferenza dei Presidenti e Delegati della FCLIS.

 

 Composizione, validità ed entrata in vigore dello Statuto:

Il presente Statuto è composto da 24 articoli e abroga e sostituisce tutti gli Statuti precedenti. È stato approvato dalla Conferenza dei Presidenti e dei Delegati della FCLIS tenutasi a Lucerna il 2 dicembre 2023. Il presente Statuto può essere tradotto in altre lingue, ma la versione in lingua italiana ha valore legale.

Entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.