Statuto FCLIS
(Approvato dal Congresso il 2 dicembre 2023 a Lucerna)
Premessa
Con il nome «Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera» esiste fin dal 1943 un’Associazione, ai sensi dell’Art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, fondata sui principi descritti nei primi tre articoli di questo statuto.
Art. 1
Le CLI ed Associazioni federate operanti in Svizzera, che al di sopra dei loro fini particolari riconoscono il valore normativo generale degli ideali di libertà, di pace e di giustizia sociale che hanno animato il risorgimento nazionale e la Resistenza antifascista e conseguentemente si dichiarano fedeli alla lettera e allo spirito della Costituzione repubblicana italiana come pure osservanti delle leggi del Paese ospitante, costituiscono la “Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera”.
Art. 2
La FCLIS è assolutamente indipendente, apartitica e aconfessionale. Non ammette che ci si serva delle CLI e Associazioni federate per la diffusione di qualsiasi ideologia o dottrina.
Art. 3
Gli scopi della FCLIS sono:
- a) tutelare gli interessi generali ed operare per l’integrazione dei migranti;
- b) coordinare le attività assistenziali, culturali, ricreative delle CLI e Associazioni federate,
- c) promuovere ed incoraggiare iniziative per un’effettiva e leale collaborazione fra CLI e Associazioni federate, le autorità italiane, le autorità ed i popoli svizzero ed europei.
Art. 4
La FCLIS s’impegna a promuovere lo sviluppo della cooperazione e dei rapporti con: le forze sindacali, le associazioni, le istituzioni e gli organismi regionali, nazionali e internazionali per migliorare le condizioni di vita degli italiani residenti all’estero, dei lavoratori e delle lavoratrici di tutte le nazionalità, favorendo una costruttiva collaborazione delle CLI e Associazioni federate con i partiti politici e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le autorità italiane, le autorità e il popolo svizzero, le istituzioni, gli organismi regionali, nazionali e internazionali.
Art. 5
Compatibilmente con le proprie risorse la FCLIS raggiunge gli scopi di cui agli articoli 3 e 4 con le seguenti modalità:
- a) mantiene un segretariato centrale e, in accordo con le Unità Territoriali e le Associazioni federate, può dotarsi di segretariati o strutture decentrati.
- b) Collabora con enti o organizzazioni nazionali o internazionali che si occupano di tematiche dell’emigrazione.
- c) Pubblica uno o più giornali e riviste e ogni altro periodico o prodotto editoriale deciso dal Congresso oppure dalla Conferenza dei/delle Presidenti.
- d) Opera nel campo scolastico, psicopedagogico e della formazione professionale e formazione per gli adulti. A questo fine può creare proprie strutture o collaborare con organizzazioni e strutture già esistenti.
- e) opera nel campo dell’assistenza sociale, della consulenza per la casa, delle rimesse, del risparmio e del turismo stipulando accordi o convenzioni oppure di propria iniziativa.
- f) Svolge iniziative culturali, formative e d’animazione. A tale scopo promuove e incoraggia l’attività di video-cineteche, di centri studi, di gruppi impegnati nei settori dello spettacolo, del teatro, della musica, dei mezzi multimediali e delle diverse forme espressive e grafiche.
- g) Può istituire persone giuridiche: società, cooperative, fondazioni, società per azioni, ecc. o partecipa ad esse.
- h) Compra e vende immobili e compie al riguardo ogni atto giuridico necessario; designa propri rappresentanti in seno a organizzazioni e istituzioni con finalità economiche;
Art. 6
Alla FCLIS possono aderire a pieno titolo le associazioni che si richiamano a principi democratici e che rispettano il presente statuto e le decisioni congressuali della FCLIS e del Direttivo.
Sono considerati membri della FCLIS le Colonie Libere Italiane e Associazioni federate che inviano le relative quote alla FCLIS per l’anno sociale in corso o quello precedente.
L’adesione cessa in seguito a dimissioni, esclusione o estinzione della persona giuridica.
Per l’anno iniziato va versato l’intero contributo associativo.
La CLI o l’associazione federata può essere esclusa dalla Federazione in qualsiasi momento per violazione dello statuto o comportamento contrario agli scopi della Federazione. La decisione compete alla Conferenza dei presidenti.
Art. 7
Gli organi della FCLIS sono:
- a) il Congresso
- b) la Conferenza dei/delle Presidenti e Delegati/e delle CLI e Associazioni federate della FCLIS (in seguito nominata “Conferenza dei Presidenti”)
- c) La Presidenza
- d) il Direttivo
- e) l’Esecutivo
- f) le Unità Territoriali
- g) i Revisori dei conti
- h) il Comitato dei probiviri
I/le soci/e che fanno parte di uno o più organi di rappresentanza della FCLIS, delle CLI o Associazioni federate, ad esclusione dei Presidenti Onorari e Soci Onorari, vengono votati e decadono dal proprio ruolo di rappresentanza nel momento stesso in cui non rinnovano la propria iscrizione alla FCLIS, ad una CLI o ad un’Associazione federata.
Art. 8
Il Congresso è l’istanza superiore della FCLIS. Di regola viene convocato ogni tre anni dal Direttivo con 60 giorni di preavviso. I soci vengono convocati allegando l’ordine del giorno. Sono valide anche le convocazioni via e-mail.
Il Congresso è composto dai membri del Direttivo uscente, dai Presidenti onorari, dai Presidenti delle CLI e Associazioni federate o loro sostituti e da un numero di delegati stabilito sulla base di un criterio che assegna alla CLI o Associazioni federate, un/una delegato/a ogni 25 soci oppure per frazione superiore a 13.
Al Congresso compete:
- a) la valutazione complessiva dell’attività svolta dalla FCLIS,
- b) la definizione e l’approvazione delle linee politiche e programmatiche
- c) la modifica degli statuti
- d) l’elezione:
– della Presidenza
– dei Probiviri
– dei Revisori dei conti
– di almeno 4 membri del Direttivo
- e) la nomina:
– dei/delle Presidenti onorari/e
– dei/delle soci/e onorari/e
Il Congresso ordinario è convocato dal Direttivo il quale fissa il luogo, la data e l’ordine del giorno. Le proposte dei membri relative a ulteriori questioni da trattare all’assemblea vanno inoltrate al Direttivo entro 30 giorni prima del Congresso per iscritto e corredate di debita motivazione.
I Congressi straordinari vengono convocati dal Direttivo:
– quando la Conferenza dei/delle Presidenti, il Congresso o il Direttivo lo decidono a maggioranza di due terzi,
– quando un quinto dei membri, CLI o Associazioni federate, lo richieda per iscritto indicando la motivazione.
Art. 9
La Conferenza dei/delle Presidenti, dopo il Congresso, è l’istanza superiore della FCLIS.
Essa viene convocata dal Direttivo almeno una volta l’anno, con 30 giorni di preavviso, ed è composta:
– dai/dalle Presidenti delle CLI e Associazioni federate
– da un/una Delegato/a eletto/a dalle assemblee delle CLI e Associazioni federate e da Delegati/e o loro supplenti eletti/e dalle assemblee delle CLI e Associazioni federate nella misura di un/a delegato/a ogni 50 soci o frazione di 50 non inferiore a 25, favorendo, in particolare, la partecipazione delle donne e dei giovani.
– dalla Presidenza della FCLIS
– dal Direttivo
La Conferenza dei/delle Presidenti, nell’ambito delle risoluzioni congressuali, fissa le linee per l’adempimento dei mandati secondo gli Articoli 1-5 di questo Statuto.
Inoltre, essa ha le seguenti competenze:
- a) Approva il rapporto annuale della Presidenza.
- b) Approva i bilanci annui presentati dal Direttivo, previa relazione dei revisori.
- c) Nomina il/la o i/le responsabili degli organi di informazione della FCLIS. Al pari del Congresso nomina Presidenti Onorari e Soci onorari.
- d) In caso di loro defezione prima della fine del mandato, sostituisce i Probiviri, i/le Revisori dei conti, i membri del Direttivo eletti dal Congresso, così come il/la o i/le responsabili delle pubblicazioni della FCLIS.
Qualora la riunione della Conferenza dei Presidenti non avvenga in tempo utile, le competenze definite in questo punto possono essere assunte dal Direttivo e ratificate alla successiva riunione della Conferenza dei Presidenti.
- e) fissa le quote tessera per tutte le categorie di associati
- f) decide sulle proposte del Direttivo e dei/delle soci/e secondo l’Art. 20
- g) è arbitro delle divergenze tra le strutture della FCLIS
- h) su proposta del Direttivo definisce l’organico della FCLIS
- i) definisce le Unità Territoriali
Art. 10
Il Direttivo, eletto dal Congresso, è composto da:
– la Presidenza
– almeno 4 membri proposti ed eletti dall’assemblea Congressuale.
– 6 membri proposti da ogni Unità Territoriale eletti dall’assemblea Congressuale
Nella sua prima seduta, indetta dalla Presidenza, il Direttivo elegge i componenti dell’Esecutivo.
Il Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione dell’Esecutivo e/o della Presidenza e/o su richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti.
Le riunioni del Direttivo sono convocate con 15 giorni di preavviso e sono valide: in prima seduta con la presenza della metà più 1(uno) dei suoi componenti, in seconda seduta, mezz’ora dopo la prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei membri aventi diritto di voto.
Il Direttivo attua le decisioni del Congresso e della Conferenza dei/delle Presidenti ed elabora proposte d’iniziativa politica e organizzativa.
Il Direttivo ha le seguenti competenze:
- a) nomina almeno 4 componenti dell’esecutivo
- b) esamina ed approva i bilanci preventivi e consuntivi annuali presentati dall’Esecutivo.
- c) nomina le altre rappresentanze previste dallo Statuto che non siano già assegnate ad altri organi
- d) approva i regolamenti delle strutture della FCLIS.
- e) decide dell’ammissione di nuove Associazioni, delle quali, esamina e approva il bilancio, lo statuto, i regolamenti ed eventuali loro revisioni.
- f) assume e/o licenzia il personale impiegato presso la FCLIS.
- g) approva il regolamento, proposto dall’Esecutivo, che stabilisce le funzioni, i diritti e i doveri del personale alle dipendenze della FCLIS e delle sue strutture.
Il Direttivo ha tutte le competenze che non sono espressamente assegnate per legge o per statuto ad altri organi.
Art. 11
Il Congresso, la Conferenza dei Presidenti, il Direttivo e tutti gli altri organi della FCLIS, decidono con la metà più 1 (uno) degli aventi diritto presenti al momento della votazione.
La votazione segreta ha luogo quando richiesta da almeno un decimo degli aventi diritto. Le riunioni di questi organismi sono valide rispettando i termini di convocazione previsti nei rispettivi articoli.
Art. 12
L’Esecutivo conduce su delega del Direttivo la gestione organizzativa, amministrativa e politica della FCLIS.
L’Esecutivo è composto da
– la Presidenza
– almeno 4 componenti nominati dal Direttivo.
Si riunisce su convocazione della Presidenza, oppure su richiesta di almeno 3 dei suoi componenti.
L’Esecutivo nomina almeno 3 (tre) persone che hanno diritto di firma collettiva a 2 (due) sui conti bancari e/o postali della FCLIS
La gestione amministrativa ordinaria della FCLIS può essere demandata ad uno dei membri dell’Esecutivo coadiuvato, se necessario, da un contabile esterno.
L’Esecutivo può proporre al Direttivo l’assunzione e/o il licenziamento d’impiegati della FCLIS.
L’Esecutivo propone al Direttivo la stesura ed eventuali modifiche del regolamento che stabilisce funzioni, diritti e doveri del personale alle dipendenze della FCLIS e delle sue strutture.
L’Esecutivo può sostituire la Presidenza nel caso in cui la stessa sia impedita a svolgere le proprie funzioni.
Art. 13
Il Comitato dei revisori dei conti è composto al massimo da 5 membri di due o più CLI o Associazioni federate elette dal Congresso. I revisori possono avvalersi anche di consulenti esterni.
Art. 14
Il Comitato dei probiviri è composto da almeno 3 membri eletti dal Congresso. Ne fanno parte di diritto i Presidenti onorari della FCLIS.
Decide in ultima istanza su conflitti di competenza tra gli altri organi statutari e su conflitti tra membri individuali delle CLI e la FCLIS.
In caso di conflitti, in una CLI o Associazione federata, il Comitato dei Probiviri può contribuire, su richiesta, alla ricerca di una soluzione.
Art. 15
- La Presidenza rappresenta la FCLIS a livello nazionale e internazionale e ne esercita le funzioni nel rispetto dello Statuto.
La Presidenza può partecipare alle riunioni e attività di tutte le strutture della FCLIS.
In caso di divergenza tra la Presidenza e una struttura della FCLIS, il ricorso ultimo è la Conferenza dei Presidenti o il Congresso.
Art. 16
In linea di principio i membri del Direttivo e dell’Esecutivo operano a titolo onorifico e senza percepire compenso. Hanno però diritto al rimborso delle spese sostenute, in funzione delle risorse disponibili e previo accordo. Per prestazioni particolari dei singoli membri dell’Esecutivo può essere corrisposto un compenso adeguato. se preventivamente concordato.
I costi per l’organizzazione delle Conferenze dei/delle Presidenti e dei Congressi, ordinari o straordinari, sono a carico della FCLIS in funzione delle risorse disponibili.
Lo stesso vale per le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del Direttivo e dell’Esecutivo, per compiti speciali o la partecipazione a riunioni e convegni richiesti a loro dagli organi centrali.
Le spese personali per viaggio e soggiorno dei membri dei Direttivo, dei/delle delegati/delegate ai Congressi, alle Conferenze dei Presidenti o ad altre manifestazioni sono a carico delle rispettive CLI o Associazioni federate.
Art. 17
Le Unità Territoriali sono composte da:
– dal/dalla Delegato/a delle CLI o Associazioni federate della regione di appartenenza.
La loro ubicazione è stabilita in base alla divisione geografica del territorio in cui sono attive le CLI.
Le singole Unità Territoriali
- a) propongono, almeno 20 giorni prima del Congresso FCLIS, 6 membri del direttivo di loro competenza, indicando fra questi il responsabile dell’Unità territoriale
- b) trasmettono e rendono operativi in ambito regionale le indicazioni e gli obiettivi formulati dal Congresso, dalla Conferenza dei Presidenti, dal Direttivo
- c) elaborano proposte politico-organizzative da avanzare ai vari livelli e istanze del Movimento.
Art. 18
Per il coordinamento e la promozione delle attività sul territorio, due o più CLI o Associazioni federate, possono costituire un Coordinamento di zona, il quale non è un organo statutario.
Art. 19
Nel caso di scioglimento di una CLI o Associazione federata, i beni mobili e immobili esistenti vengono assunti dalla FCLIS.
Potranno essere utilizzati:
- a) per la ricostituzione della stessa CLI o associazione federata.
- b) per esigenze o interessi del Movimento.
Al momento della rilevazione, da parte degli organi della FCLIS, viene redatto un verbale comprendente l’inventario dei beni, mobili ed immobili, strutture e mezzi.
Una copia dello stesso va trasmesso all’Esecutivo e alle CLI o Associazioni federate che fanno parte dell’Unità Territoriale a cui apparteneva la disciolta CLI o Associazione federata.
Art. 20
La FCLIS trae i mezzi per il perseguimento degli scopi statutari:
- a) dalle quote del tesseramento dei soci, tramite le CLI e Associazioni federate,
- b) da collette e da donazioni pubbliche e private,
- c) da iniziative commerciali e di altro tipo che siano conciliabili con lo spirito del presente statuto,
- d) da contributi delle Stato italiano, da Enti e Istituzioni regionali e internazionali,
- e) da sovvenzioni dei Governi federale, cantonali e comunali svizzeri.
Art. 21
La FCLIS risponde per sé e per le proprie strutture solamente con il proprio patrimonio.
La contabilità è da tenere sempre a disposizione dei revisori dei conti, della Conferenza dei Presidenti o del Congresso, del Direttivo e delle Unità Territoriali.
Art. 22
Di ogni riunione ufficiale degli organi della FCLIS va redatto un verbale decisionale da consegnare agli atti.
Art. 23
Le Colonie Libere Italiane e/o Associazioni federate che svolgono attività commerciali, in locali propri o in affitto, siano essi adibiti a ristorazione, bar o simili, aperti al pubblico o ai soli soci, devono predisporre contratti di locazione o collaborazione, diretta o indiretta. Questi, oltre ad attenersi, alle leggi e regolamenti cantonali e federali, sono tenuti a sottostare alle norme morali ed etiche del presente statuto.
Detti contratti, per la FCLIS, hanno validità ed entrano in vigore solo previa approvazione scritta da parte dell’Esecutivo o comunicazione legale della CLI che ne attesta la validità giuridica e morale secondo lo statuto.
Art. 24
I valori espressi negli articoli 1, 2 e 3 di questo Statuto sono immutabili.
I rimanenti articoli possono essere modificati o sospesi con maggioranza di due terzi dei votanti dal Congresso e in sua vece, dalla Conferenza dei Presidenti e Delegati della FCLIS.
Composizione, validità ed entrata in vigore dello Statuto:
Il presente Statuto è composto da 24 articoli e abroga e sostituisce tutti gli Statuti precedenti. È stato approvato dalla Conferenza dei Presidenti e dei Delegati della FCLIS tenutasi a Lucerna il 2 dicembre 2023. Il presente Statuto può essere tradotto in altre lingue, ma la versione in lingua italiana ha valore legale.
Entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.